CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

 

 

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

 

Per il personale appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 2 Aprile 2002

 

 

 

 

Il giorno 2 Aprile 2002

 

 

Tra la delegazione aziendale rappresentata dal Presidente Avv. Edoardo Speranza, dal Vice Direttore

Generale Virgilio Belli, dal Direttore Risorse Umane, Carlo Stroscia, dal Responsabile Gestione e

Amministrazione del Personale Giulia Casoni, assistiti dai Sigg. Roberto Frongillo, Michele Galli e

Maurizio Palma

 

 

E

 

 

 

La FABI in persona dei Sigg. Leonardo Comucci, Riccardo Del Sarto, Carlo Fulignati;

La FIBA/CISL in persona dei Sigg. Giampaolo Caglianone,Alessandro Poggi, Anna Maria Valdagno

La FISAC/CGIL in persona dei Sigg. Laila Bartolini, Donatella Castraberti, Marco Diotallevi.

 

 

 

È stato stipulato il seguente accordo.

 

 

INDICE

 

Disposizioni generali ………………………………………………………………pag. 4

Art. 1 - Anzianità convenzionali…………………………………………………... " 5

Art. 2 - Assegno di anzianità ……………………………………………………… " 5

Art. 3 - Buono pasto ……………………………………………………………… " 5

Art. 4 - Addestramento-formazione-criteri di sviluppo professionale

e di carriera-valutazione del personale…………………………………… " 6

Art. 5 - Fondo pensione…………………………………………………………… " 7

Art. 6 - Inquadramento del personale……………………………………………… " 7

Art. 7 - Mutui e prestiti……………………………………………………………. " 16

Art. 8 - Part time…………………………………………………………………... " 17

Art. 9 - Permessi…………………………………………………………………... " 20

Art. 10 - Polizza sanitaria…………………………………………………….……. " 21

Art. 11 - Premio Aziendale…………………………………………………….….. " 22

Art. 12 - Premio di rendimento……………………………………………………. " 29

Art. 13 - Rimborsi chilometrici……………………………………………………. " 31

Art. 14 - TFR (quota accantonata in azienda) …………………………………….. " 32

Art. 15 – Trasferimenti…………………………………………………………….. " 33

Art. 16 – Missioni………………………………………………………………….. " 35

Art. 17 - Attività in turni e relative indennità……………………………………… " 36

Accordi aziendali…………………………………………………………………... " 37

 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Il rapporto di lavoro del personale di Findomestic Banca appartenente alle aree professionali dalla 1ª alla 3ª ed ai Quadri Direttivi è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro tempo per tempo vigenti per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, dai contratti complementari interni a detti contratti e dagli accordi nazionali, ad integrazione e complemento delle suindicate normative, dal presente contratto aziendale e dagli accordi interni di volta in volta siglati.

Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione , salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2003.

 

 

 

ART. 1

ANZIANITA’ CONVENZIONALI

 

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 11/7/99 si conviene di riconoscere l’anzianità convenzionale legata al conseguimento delle lauree specialistiche di cui all’art. 54 del CCNL19/12/94 per il personale in forza al 31/12/2001 anche se conseguite successivamente a tale data.

 

 

ART. 2

ASSEGNO DI ANZIANITA’

 

Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipulazione del CCNL 19/12/94 ed inquadrato nella 2ª Area Professionale 3° Livello e nella 3ª Area Professionale 1º Livello viene riconosciuto, dopo 8 anni dal conseguimento dell’assegno mensile previsto dall’art. 117 lettera b) del CCNL 19/12/94, un assegno per anzianità di € 70,00 per 13 mensilità. Lo stesso assegno viene riconosciuto al personale già in servizio alla data del 19/12/94, dopo 8 anni dal conseguimento degli automatismi e/o benefici previsti dal sopraindicato art. 117 lettera a). Viene inoltre riconosciuto, al personale appartenente alla 2a Area professionale I° e II° livello retributivo, dopo 8 anni dal conseguimento del precedente assegno ex art. 117 CCNL 19/12/94, un ulteriore assegno di € 30,00.

Tali assegni vengono riassorbiti in caso di passaggio all’inquadramento superiore.

I suddetti importi vengono elevati con decorrenza 1/7/2001.

 

 

ART. 3

BUONO PASTO

 

 

Le Parti concordano l’elevazione dell’importo del buono pasto di cui all' art. 42 del CCNL 11/7/99 ad € 5,00 con decorrenza 1/7/2001. Tale buono pasto spetta a tutto il personale e viene corrisposto anche in caso di prestazioni in giornate festive o in altre giornate in cui non sia prevista la prestazione, purchè la prestazione stessa sia svolta con orario ordinario o con orario superiore alle 5 ore o nel caso in cui venga effettuato l’intervallo di cui all’art. 89 del CCNL 11/7/99.

ART. 4

ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE-CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA-VALUTAZIONE DEL PERSONALE

 

Le parti condividono che le competenze professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori/lavoratrici e per l’efficienza e la competitività dell’impresa, e che, insieme ai precedenti professionali, alla padronanza del ruolo, alle prestazioni, alle attitudini e potenzialità professionali, le stesse concorrono allo sviluppo di carriera del personale (artt. 53;54;55;56;66;70;81 del CCNL 11/7/99)

Ciò premesso, le parti concordano sulla opportunità di attivare specifici progetti aziendali atti a supportare lo sviluppo professionale dei lavoratori/lavoratrici in azienda, attraverso:

  1. la definizione di un percorso di inserimento dei neoassunti che non si focalizzi solo sulla trasmissione di conoscenze e abilità attraverso il corso neoassunti e la formazione pratica sul posto di lavoro, ma sul più completo processo di socializzazione al lavoro, al fine di favorire, attraverso un’articolazione in più fasi ed uno scambio più attivo e articolato tra impresa e lavoratore/lavoratrice, una più adeguata integrazione al ruolo ed all’attività lavorativa, ed una più ampia comprensione dei modelli e dei processi aziendali e delle attese in termini di ruolo.
  2. promozione di moduli formativi che, tenendo conto dei vari ruoli aziendali e delle specifiche competenze professionali, possano rappresentare uno strumento strategico di supporto allo sviluppo delle attività aziendali ed allo sviluppo delle competenze professionali del personale;
  3. l’attivazione di una nuova metodologia di valutazione del personale che, attraverso un maggiore scambio comunicativo tra responsabile e collaboratore, vada oltre la formale e annuale trasmissione del giudizio di merito e conferisca la più ampia trasparenza relativamente ai criteri ed ai fattori oggetto di valutazione.

    Le parti concordano altresì sull’opportunità di verificare le condizioni per

  4. attivare un progetto di valutazione delle competenze potenziali;

    nonché sulla necessità di verificare le condizioni per

  5. l’attivazione di specifici percorsi professionali per determinate figure professionali, attraverso sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative, sia all’interno dell’area professionale 3, sia all’interno dei Quadri Direttivi, sia per favorire, ai profili più elevati della 3ª Area, la possibilità di accesso alla categoria dei Quadri Direttivi.

In relazione allo sviluppo di detti progetti aziendali, fondamentali per la gestione strategica delle risorse umane in azienda, la Direzione seguirà, laddove previsto, le procedure di confronto indicate dal CCNL 11/7/99 (art.58), garantendo alle rappresentanze sindacali l’informazione preventiva finalizzata a ricercare soluzioni condivise.

L’Azienda si impegna a rappresentare alle organizzazioni sindacali interne una prima bozza di progetto dove siano considerati, in modo operativo, almeno due dei primi tre progetti, entro il 31 maggio p.v..

Appositi incontri di verifica sui progetti D) ed E), considerata la maggiore complessità, saranno fissati con l’obiettivo di concludere le fasi di analisi entro il 30 settembre p.v..

 

ART. 5

FONDO PENSIONE

 

 

Viene concessa da parte dell’azienda l’opportunità anche per i vecchi iscritti di versare il proprio TFR, maturato a far data dall’1/1/02, al Fondo Pensione.

 

 

ART. 6

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

 

Si individuano le seguenti famiglie professionali e profili di competenza, in funzione delle quali si stabiliscono livelli minimi di inquadramento, con eccezione di quelle posizioni, individuate nel 4° livello retributivo dei Quadri Direttivi, per le quali sia già previsto il riconoscimento del ruolo chiave.

In attesa di una sistematizzazione generale degli organigrammi aziendali, potranno essere individuati, nell’arco del 2002, ulteriori ruoli attualmente non compresi nei prospetti allegati.

DECLARATORIE

RUOLI OPERATIVI :(generici e/o tecnico specialistici, di coordinamento risorse, di coordinamento di attività)

Rientrano in questa famiglia tutti i titolari di ruoli aziendali per i quali è predominante una professionalità di base e competenze atte a sostenere la normale operatività sia negli uffici di sede che in quelli periferici. Le competenze professionali richieste, indipendentemente dalla semplicità/complessità del ruolo, sono generalmente acquisibili in azienda seguendo un iter formativo predefinito attraverso corsi di formazione e affiancamento sul lavoro.

Rientrano, in questa famiglia, anche ruoli aziendali connotati da una preparazione specificatamente tecnica acquisita in sede scolastica (istituti tecnici/professionali) o maturata in azienda, ma comunque caratterizzati da procedure prevalentemente standard e autonomie delimitate e che trovano la loro collocazione nell’ambito della 2ª e della 3ª area professionale, secondo le declaratorie indicate nel CCNL 11/7/99, artt. 77 e 78.

Con particolare riferimento agli artt.77 e 78 tra i ruoli operativi sono previsti particolari posizioni di lavoro connesse all’assunzione di specifici incarichi di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori. Queste posizioni possono riguardare sia la rete periferica che la sede. I titolari di queste posizioni saranno indicati, generalmente, come coordinatori di risorse.

Il ruolo del coordinatore è caratterizzato dalla richiesta di un maggior grado di competenze sul lavoro, rispetto a quello base, al fine di poter rappresentare un valido ed utile punto di riferimento per il responsabile ed i colleghi.

Il coordinatore, formalmente nominato dall’azienda, non ha, nella norma, responsabilità gestionali dirette nei confronti delle risorse coordinate, anche se la sua attività, distogliendosi in parte dalla normale operatività, può vederlo impegnato in compiti di formazione, controllo, supervisione, analisi dati, reportistica, rapporti con altre funzioni aziendali, ecc.

Alcuni ruoli dell’Area professionale 3, vengono fatti rientrare nella categoria dei coordinatori anche senza avere risorse da coordinare.

Si tratta di alcuni ruoli aziendali già rappresentati nell’organigramma in pura ottica di comunicazione interna, senza che ciò costituisca un’unità aziendale specifica. L’attività di lavoro di questi ruoli è caratterizzata da una ben delimitata area di azione in un contesto molto specifico (vedi la "Comunicazione Interna" ad esempio), per i quali sarà possibile, nell'arco del 2002, verificarne la collocazione in un’area di tipo specialistico, sempre dell’area professionale 3, nella quale far confluire anche i ruoli prettamente tecnici.

Il ruolo di Team Leader che può essere individuato all’interno dei Call Center, si caratterizza, invece, per un’attività sostanzialmente operativa, con compiti prevalentemente di animazione rivolta a gruppi anche non formalmente istituiti (es. isole, team, poli ecc.)

 

RUOLI GESTIONALI

Il ruolo professionale dei gestori è caratterizzato dalla assunzione di responsabilità connesse alla conduzione di un’area di attività definita in modo preciso e formale come funzione aziendale.

Nelle aree di responsabilità rientrano la gestione di specifiche aree di attività, la definizione dei piani di azione annuali e degli eventuali budget, la responsabilizzazione sui risultati dell’unità, nonché la gestione di un gruppo di risorse.

Appartengono a questa famiglia, come cita il CCNL 11/7/99 agli artt. 66 e 78, tutti "i preposti dall’azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette).

 

RUOLI PROFESSIONALI

Il termine Professional va oltre la semplice definizione di specializzazione. La presenza di competenze specifiche, infatti, non è sufficiente per caratterizzare un ruolo da Professional. Importante è anche il riferimento alla professionalità acquisita e/o da acquisire in azienda, attraverso un percorso professionale articolato in più livelli che permette al titolare del ruolo di maturare esperienze, sia nell’ambito della struttura di rete che nell’ambito della struttura di sede, tali da configurare un ruolo di tipo "consulenziale".

Diversamente dai gestori, per alcuni ruoli di professional, dato il loro svilupparsi lungo un continuum di professionalità, è più difficile individuare un grado minimo di inquadramento piuttosto che una griglia di ingresso su più livelli, basata sull’ expertise acquisita e richiesta, sulla professionalità maturata, anche del mercato nel quale deve operare, sui livelli di autonomia, ecc. Tali ruoli sono contrassegnati, nella tabella, con un asterisco.

All’interno della famiglia dei professional si individua, per esempio, la figura del Key Account, che si caratterizza per la rilevante autonomia di poteri conferiti e responsabilità nella gestione di significativi gruppi di clientela. Questo ruolo rappresenta un’evoluzione della figura di Incaricato Commerciale, che svolge, su un piano prettamente operativo e a livello contributorio, attività di prospezione, sviluppo e mantenimento.

INQUADRAMENTI MINIMI

Legenda:

Operativi (Coordinatori)

Gestori

Professional

C1

3A1

G1

3A4

P1

3A4

C2

3A2

G2

QD1

P2

QD1

C3

3A3

G3

QD3

P3

QD3

C4

3A4

       

OPERATIVI/COORDINATORI DI RISORSE

Presso la SEDE

2A3

Per i coordinatori dei commessi

C1

Per i coordinatori di Area 2

C2

Per il primo livello dei coordinatori di Area 3 (con meno di 3 elementi coordinati) e per i coordinatori delle unità aziendali nel Logistico, già definite Reparto nel precedente CIA (senza minimo di risorse), per i Team Leader (posizione individuata solo nei Call Center) con incarico permanente e per i coordinatori delle segreterie.

C3

Per il livello base dei coordinatori di Area 3 in Sede, con almeno 3 elementi coordinati.

C4

Per il livello più elevato, in Area 3, dei coordinatori che hanno almeno 8 elementi coordinati.

Presso i CENTRI PERIFERICI

Posizione N° risorse coordinate Inqudramento

Coord. Back Office Operatori Commerciali

Fino a 2 (interni)

Da 3 a 5 (interni)

Da 6 (interni)

3A3

3A3 + 50% (^)

3A4

Coord. Commerciali Centro Clienti

Fino a 8

Da 9

3A3

3A4

Coord. Studio Centro Clienti

Fino a 3

Con 18 complessive

3A3

3A4

Coord. Satellite Centro Clienti

Fino a 3

à 3 mesi 3A2 à 9 mesi 3A3

Coord Gestione Recupero

Da 5

3A3

(^) della differenza retributiva rispetto al livello successivo

 

Con specifico riferimento ai Team Leader, nel caso in cui detto incarico venga ricoperto non in via permanente, si individua una indennità mensile pari a € 103, riparametrata per i part-time in base al minor orario effettuato.

Il Satellite Centro Clienti potrà essere costituito da un massimo di 4 addetti formalmente assegnati al Centro Clienti operativo nella zona di competenza.

Nei Centri Clienti in cui non sia previsto almeno uno dei due coordinatori (studio/commerciale) è comunque prevista una figura di coordinatore generico al quale è garantito l'inquadramento 3A3 con almeno 5 risorse coordinate.

 

 

NOTA A VERBALE

Le O.O.S.S. sollecitano l’Azienda ad individuare un percorso di crescita per il Coordinatore Gestione Recupero così come previsto per i coordinatori dei Centri Clienti e Operatori Commerciali.

L’Azienda, in relazione a tale specifica posizione, ha già attivato un'analisi che prevede di concludere entro il 31/5/2002.

OPERATIVI/COORDINATORI DI ATTIVITA’

(in questi casi, l’inquadramento è individuato in funzione della specifica posizione)

C2

DRU

Comunicazione Interna

LOGISTICO

Parco Auto

Produzione Pin

Coordinamento Legale Immobiliare

INFORM

Help Desk Informatico

C3

RETE

Formazione Rete

INFORM

Acquisti Informatici

Servizi Multipiattaforma

LOGISTICO

Fonia

TECNICA – ORG.

Seguito Statistico

C4

RETE

Coord. Logistico e Segr. Rete

Call Center Help Desk

TECNICA – ORG.

Statistiche

INFORM

Telematica di Base

Monetica

Telematica Interfacce

Reti e Apparecchiature

Servizi Vari e Sicurezza

 

 

GESTORI

G1

CTB

Resp.Contabilità Banche

Resp.Assicurazioni

Resp.Sviluppo Prodotti e Controllo

Resp.Rapporti Venditori

Resp.Spese Generali

Resp.Controllo Contabile

MKT

Resp.Coord. Comunicazione e Media

Resp.Call Center Op. Commerciali

Resp.Produzione Carte

Resp.Telemarketing

RETE

Resp.Call Center Op. Commerciali

DRU

Resp.Contabilità del Personale

TECNICA – ORG.

Resp.Fase 4

Resp.Relazioni Clienti

 

G2

CTB

Resp.Assicurazioni e Banche

Resp.Vigilanza Banca d’Italia

MKT

Resp.Sviluppo e Mkt Acquiring

Resp.Marketing Banche e Assicurazioni

Resp.Sicurezza e PV

RETE

Resp.Call Center Clienti

TECNICA – ORG.

Resp.Studi Centralizzati

Resp.Contenzioso Centrale

Resp.Contenzioso Extra Giudiziale

INFORMATICA

Resp.Operativo

 

LOGISTICO

Resp.Economato Acquisti

G3

CTB

Resp.Contabilità Analitica Gen. e Asp.Fiscali

Resp.Contabilità Soc. Collegate e Nuovi Prodotti

MKT

Resp.Marketing Issuing

Resp.Marketing Virtual Banking

Resp.Call Center Partner

RETE

Resp.Accordi Abitazione

Resp.Coordinamento Credito Operativo

Resp.Controllo di Gestione Commerciale

TECNICA – ORG.

Resp.Studi e Statistiche

Resp.Contenzioso Giudiziale

CONTROLLO GEN.

Resp.Auditing e Sorveglianza

Resp.Revisione Operativa

FINAZIARIO

Resp.Approvvigionamento e Coperture

 

 

 

 

 

PROFESSIONAL

 

 

P1

MKT

Resp.Processing

Resp.Monetica

Resp.Studi e Ricerche

Coord. Tecnico Web Call Center

RETE

Resp.Coord. Analisi Commerciale

Resp.Coord. Controllo Gestione

Resp.Progettuale

FINANZIARIO

Resp.Tesoreria e Sistemi di Pagamento

P2

 

 

*

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

MKT

Resp.Controller

Resp.Sviluppo Issuing

Resp.Coord. Progetti Web

Key Account

RETE

Resp.Coord. Risorse

Resp.Coord. Op. Recupero

Azione Commerciale Diretto

Resp.Analisi Statistiche Diretto

Key Account

TECNICA – ORG.

Resp.Sviluppo Metod Carte

Resp.Sviluppo Metod Diretto

Resp.Sviluppo Metod Distribuzione

Resp.Studi e Assistenza

FINANZ

Resp.Analisi e Rischi Finanziari

PIANIF

Resp.Analisi e Gestione Conto Economico

 

 

 

P3

*

 

 

 

 

 

MKT

Resp.Associazioni e Servizi

RETE

Resp. Commerciale di Zona

TECNICA – ORG.

Resp.Coord. e Sviluppo Progetti

Resp.Processi Informativi

DRU

Resp.Coord. Formazione

PIANIF

Resp.Tariffazione e Seguito Redditività

 

In tutti i casi, se il passaggio di grado non avviene al grado immediatamente superiore, viene riconosciuto subito il 1º passaggio intermedio; dopo 6 mesi il passaggio definitivo.

Gli Incaricati Commerciali di Rete e di Sede (commerciali banche, grandi accordi D.O. ecc.) sono inquadrati nella 3ª Area, 2° Livello, dopo 3 mesi di permanenza nella mansione; nel successivo 3° Livello, dopo ulteriori 12 mesi e nel successivo 4° Livello, dopo ulteriori 30 mesi.

Il raggiungimento del periodo sopraindicato verrà conteggiato dalla data di assegnazione dell'incarico.

Nell’area informatica:

l’impiegato incaricato di svolgere in via prevalente e continuativa l’attività di operatore EDP presso il CED in forza al 31/12/2001, dopo 4 anni di espletamento di tale mansione è inquadrato nella 3ª Area, 2° Livello e, dopo ulteriori 4 anni nella mansione stessa, nel successivo 3° Livello. Per gli assunti successivamente a tale data viene riconosciuta la differenza di retribuzione relativa al primo passaggio dopo 4 anni di espletamento della mansione;

l’impiegato incaricato di svolgere in via prevalente e continuativa l’attività di analisi e programmazione in forza al 31/12/2001, dopo 2 anni di espletamento di tale mansione è inquadrato nella 3ª Area, 2° Livello e, dopo ulteriori 2 anni nella mansione stessa, nel successivo 3° Livello. Per gli assunti successivamente a tale data viene riconosciuta la differenza di retribuzione relativa al primo passaggio dopo 2 anni di espletamento della mansione;

l’impiegato che in qualità di analista programmatore, nell’ambito delle direttive ricevute, cura e coordina il lavoro di altri dipendenti, ovvero, in relazione all’elevata esperienza tecnico professionale maturata, collabora anche in via autonoma alla realizzazione di progetti informatici di particolare importanza, è inquadrato nella 3ª Area, 4° Livello;

il personale che in qualità di analista tecnico, per la particolare esperienza tecnico professionale acquisita, svolge attività che comportino effettive responsabilità gerarchico-funzionali, ovvero, nell’ambito delle direttive ricevute, il controllo e il coordinamento dei progetti informatici, partendo dall’analisi di fattibilità con l’utente fino al completamento delle procedure affidate, è inquadrato nella 4ª Area, 1° Livello;

il personale che, in qualità di analista tecnico, svolga anche in autonomia particolari progetti informatici e al quale venga richiesto di partecipare al processo decisionale sulla identificazione e realizzazione di nuove procedure informatiche, nonché di curarne l’articolazione fino al completamento definitivo, è inquadrato nella 4ª Area, 2° Livello.

Con riferimento a tutti i Call Center ed alle unità aziendali denominate Web Credit e Fase 4, le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2002 allo scopo di approfondire gli specifici inquadramenti, anche alla luce degli sviluppi organizzativi e delle evoluzioni che potranno interessare dette unità.

Le parti si riservano entro la stessa data di verificare gli effetti sugli inquadramenti conseguenti alla ristrutturazione organizzativa in atto.

 

NOTE A VERBALE

  1. Le parti confermano che gli inquadramenti stabiliti per le singole posizioni di lavoro sono quelli minimi garantiti, con facoltà quindi dell’Azienda di dar luogo ad inquadramenti superiori, senza che ciò costituisca variazione dell’inquadramento di riferimento per la posizione stessa.
  2. Le parti concordano che ai fini della quantificazione del numero degli incaricati che dà diritto agli inquadramenti indicati nel presente articolo si segua il seguente criterio:
  1. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo non escludono la facoltà dell’Azienda di modificare la struttura delle unità cui le disposizioni anzidette si riferiscono e conseguentemente di istituire ovvero sopprimere una o più delle unità anzidette e/o modificare una o più posizioni di lavoro.
  2. Oltre a quanto previsto dall’art 75 del CCNL 11/7/99, limitatamente laddove le modifiche organizzative e/o delle singole posizioni di lavoro dovessero variare la tipologia di lavoro e quindi il sistema degli inquadramenti individuato, le parti si incontreranno per trattarne le ricadute sul sistema stesso.
  3. Le parti stabiliscono, infine, che allorquando nascano ulteriori nuovi profili professionali la regolamentazione degli inquadramenti ad essi connessi potrà essere effettuata anche di volta in volta, con accordo aziendale, prendendo a riferimento le declaratorie contenute nel presente articolo ed il riconoscimento delle professionalità, delle competenze e delle responsabilità connesse alla posizione di lavoro.

Le OOSS chiedono che per alcune figure di Sede e di Rete (es. coordinatori e incaricati commerciali), a seguito delle nuove strutture inquadramentali nonché degli accordi raggiunti nel presente contratto, venga individuato un percorso di crescita che permetta il superamento degli attuali inquadramenti.

ART. 7

MUTUI E PRESTITI

 

MUTUI

Premesso che l’azienda ad oggi non prevede tra le proprie attività quella di erogazione di mutui, la stessa si è attivata al fine di individuare strutture esterne che possano offrire tali servizi a condizioni agevolate a favore dei propri dipendenti.

L'azienda provvederà pertanto ad attivare una convenzione con Istituto di Credito tramite il quale verranno stipulati contratti di mutuo finalizzato all’acquisto, ristrutturazione, costruzione ed ampliamento dell’abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare al tasso variabile pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fornito dalla Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente. Nel caso in cui la convenzione venga stipulata con Cassa di Risparmio di Firenze, il tasso non potrà essere inferiore a quello che la stessa Cassa applica ai propri dipendenti.

La Direzione Risorse Umane provvederà a produrre apposita circolare ai dipendenti con la regolamentazione dei mutui relativamente a: durata, requisiti, documentazione, spese, etc.

 

Decorrenza: qualora entro il 30 maggio 2002 non sia stato possibile perfezionare la suddetta convenzione, le parti si impegnano a rincontrarsi per definire le azioni da intraprendere.

 

FINANZIAMENTI

Per quanto riguarda i prestiti personali l’azienda attiverà una forma tecnica di finanziamento tale da garantire l’adeguamento automatico del tasso applicato alle condizioni definite.

Il tasso di finanziamento unico variabile sarà pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fornito dalla Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente.

In attesa della realizzazione di quanto sopra si procederà all’erogazione dei prestiti al tasso sopra definito e con gli strumenti ad oggi in atto; tali prestiti verranno rifinanziati al momento dell’attivazione della nuova procedura.

Analogamente, per tutte le altre pratiche di credito classico a tasso agevolato non provenienti dalla distribuzione e/o dai partners in corso alla data di stipula del presente contratto, si potrà procedere, su richiesta degli interessati, al rifinanziamento alle nuove condizioni, al momento dell'attivazione della nuova procedura.

Sarà cura della Direzione Risorse Umane informare i colleghi interessati al momento dela realizzazione del progetto.

La Direzione Risorse Umane provvederà inoltre a produrre apposita circolare ai dipendenti con la regolamentazione dei prestiti relativamente a: durata, requisiti, documentazione, cumuli, partecipazione a campagne promozionali, estinzione anticipata, etc.

 

ART. 8

PART TIME

 

In applicazione dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento nonché dal CCNL 11/7/99, la disciplina del part-time in azienda viene così regolamentata:

La durata del rapporto part-time è fissata in 12 o 24 mesi e vengono confermati i limiti di durata settimanale dell'orario di lavoro fissati tra le 15 e le 32 ore e mezzo.

L'Azienda favorirà il più possibile l'accoglimento delle richieste di part-time presentate dai dipendenti aventi motivazioni personali o familiari di rilevante gravità, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.

La valutazione di merito sarà effettuata semestralmente sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nell'allegata tabella dei punteggi per la definizione della graduatoria; l'Azienda si impegna a dare risposta agli interessati entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande: 31 maggio e 30 novembre, date che potranno essere rivedute concordemente per esigenze tecnico-organizzative.

Le domande non accolte potranno essere ripresentate alla luce di nuove circostanze comportanti un incremento di punteggio.

Fermo restando che le domande di part time devono essere richieste ed accordate nei tempi e modi indicati, è consentito presentarle anche fuori sessione e, se accettate, il periodo del part-time concesso scadrà alla prima sessione utile e il dipendente, qualora interessato alla prosecuzione, dovrà presentare nuova domanda nei termini previsti.

Tali richieste dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio, tempo entro il quale l'Azienda si impegna a dare risposta.

Le parti concordano inoltre che per favorire l'applicazione del part time l’Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato secondo i criteri definiti nell’accordo aziendale del 2/4/2002.

Quando possibile, si darà priorità ad assunzioni da liste di mobilità.

Per i part-time che svolgono attività di formazione oltre il proprio orario di lavoro, il personale interessato potrà scegliere tra il pagamento delle ore eccedenti con l’importo previsto per la normale paga oraria od il recupero compensativo.

Viene introdotta la corresponsione del ticket ai part time che effettuano più di 5 ore nella giornata, con decorrenza 1/1/2002.

 

NOTA A VERBALE

Le OOSS richiedono all’azienda che nella fase di individuazione delle risorse da assumere si dia priorità alle risorse che hanno già prestato attività lavorativa a tempo determinato in Findomestic.

 

Allegato all'art. 8

Tabella dei punteggi per la definizione della graduatoria part time.

  1. Figli

  1. per i figli in età:

    - fino a 3 anni punti 7

    - da 3 a 6 anni punti 5

    - da 6 a 11 anni punti 4

    - da 11 a 14 anni punti 2

  2. per ogni figlio con provate e

    gravi situazioni di salute di

    carattere non temporaneo: punti 20

  3. figli senza un genitore:

    (in caso di separazione/divorzio

    il figlio dovrà risultare a carico

    del dipendente e convivere con

    lo stesso a prescindere dalla

    corresponsione degli alimenti)

    Attribuzione di: punti 4

    da aggiungere alla sommatoria

    dei punteggi assegnati in relazione

    all'età ed al numero dei figli.

  4. figli in cura ed assistenza per

disintossicazione da dipendenze

da droghe o da alcool: punti 10

 

  1. Condizioni di salute del dipendente

    Tale punteggio è attribuito al dipendente

    che, per il tipo di invalidità o inabilità

    posseduta, abbia necessità di assistenza

    sanitaria e/o familiare: punti 10

     

  2. Coniuge/genitori/fratelli/sorelle

    Per ogni congiunto con provato grave

    stato di malattia: punti 3 (max punti 6)

     

     

     

  3. Pendolari

    Ai lavoratori residenti in comune non

    limitrofo a quello in cui è situata

    l'unità produttiva: punti 1

     

  4. Lavoratori studenti

    Il punteggio è attribuito in favore dei

    dipendenti che frequentano corsi di

    studio per il conseguimento dei titoli

    contemplati dai CCNL vigenti per la

    attribuzione delle provvidenze di studio: punti 2

    non cumulabili con altri punteggi ad

    esclusione dell'anzianità di servizio.

     

  5. Anzianità di servizio

Per ogni anno intero di servizio calcolato

dalla data di assunzione: punti 0,25

N.B.: si cumulano gli anni di servizio

maturati in precedenti rapporti di lavoro

con aziende del gruppo.

Per quanto attiene alle situazioni comprese nel presente regolamento che prevedono l'assegnazione di punteggio in relazione a condizioni di grave malattia e/o assistenza a figli, coniuge, genitori, fratelli, nonché del lavoratore stesso, è necessario che la domanda di trasformazione del rapporto sia corredata da apposita attestazione medico specialistica rilasciata da strutture pubbliche che certifichi, oltre allo stato di malattia, anche la necessità che tale situazione trovi beneficio da una collocazione in part time del dipendente.

ART. 9

PERMESSI

Ad integrazione di quanto già previsto dalle disposizioni in vigore, si conviene che ai lavoratori interessati siano concessi i seguenti permessi:

Permessi retribuiti:

  1. 3 giorni annui per il primo decesso nell’anno di coniuge o convivente o parente entro 2° grado
  2. 2 giorni per i successivi decessi nell’anno dei seguenti parenti:

    Genitori, Fratelli, Figli, Nonni, Coniugi o Conviventi.

  3. 1 giorno per il decesso dei seguenti parenti o affini:

    Zii, Nipoti e Suoceri.

  4. 3 giorni annui complessivi per grave infermità documentata di coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado (legge 53/2000)
  5. 2 giorni per la nascita di ogni figlio
  6. 10 ore annue per cure fisioterapiche (comprensive del tempo di viaggio) dietro presentazione della relativa documentazione medica e dietro preavviso di almeno 5 giorni lavorativi al diretto responsabile

Relativamente alle visite mediche, l’azienda concede permessi retribuiti per il tempo trascorso presso la struttura sanitaria, dietro certificazione dell’assenza in cui sia indicata anche la durata della visita, nonché per il tempo di viaggio nella misura massima di 30 minuti per l’andata e 30 minuti per il ritorno.

 

Permessi non retribuiti:

  1. 2 giorni annui per rilevanti interessi di famiglia e gravi motivi di indole privata, fruibili anche ad ore
  2. Alla lavoratrice/lavoratore che abbia effettiva necessità di assistere i figli ammalati di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, vengono concessi permessi per la durata al massimo della malattia, comprovata da certificazione medica
  3. Alla lavoratrice/lavoratore che abbia effettiva necessità di assistere i figli ammalati di età compresa fra gli 8 ed i 12 anni, vengono concessi permessi per la durata al massimo di 5 giorni lavorativi annui, con possibilità di frazionarli e comprovati da certificazione medica.

Permessi per festività soppresse e festività civili coincidenti con la domenica

Le parti concordano che, a parziale deroga dell'art. 47 del CCNL 11/7/99, i permessi in argomento potranno essere fruiti durante l'intero arco dell'anno.

Relativamente alle festività civili di cui all’art. 45 del CCNL 11/7/99 (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) le parti concordano che nel caso queste coincidano con la domenica, daranno luogo, nell’anno di riferimento, a corrispondenti permessi da gestire secondo i criteri previsti per le festività soppresse, ivi compresa la fruizione durante l’intero arco dell’anno.

 

 

ART. 10

POLIZZA SANITARIA

 

 

Le parti concordano l’estensione al nucleo familiare della copertura sanitaria a carico dell’Azienda a favore di tutto il personale appartenente alle Aree Professionali.

Le condizioni già previste per l’ex personale direttivo vengono estese a tutta la categoria dei Quadri Direttivi.

Il contributo massimo a carico dell’Azienda ad oggi è individuato nel modo seguente:

Impiegato senza nucleo € 227

Impiegato con nucleo € 336

Quadro Direttivo senza nucleo € 310

Quadro Direttivo con nucleo € 465

Per nucleo familiare si intende il coniuge o convivente e i figli, anche non fiscalmente a carico.

NOTA A VERBALE

Le O.O.S.S. sottolineano la necessità di pervenire all’individuazione di identiche condizioni per tutte le categorie di dipendenti.

 

 

 

Decorrenza: 1/1/02

 

 

ART. 11

PREMIO AZIENDALE

 

Le Parti concordano una nuova procedura di calcolo del Premio Aziendale.

Il tetto massimo erogabile è pari a 2,5 mensilità calcolate sulla base della tredicesima mensilità definita secondo i criteri previsti prima della riforma della retribuzione dell’1/1/2000 introdotta dal CCNL 11/7/99, riparametrata sulla nuova tredicesima.

Rimane confermata una quota minima pari allo 0,6 della 13ma mensilità calcolata secondo i criteri previsti prima della riforma della retribuzione dell’1/1/2000 introdotta dal CCNL 11/7/99.

In relazione alla riparametrazione le parti definiscono la seguente tabella di corrispondenza:

 

Vecchia mensilità

Nuova mensilità Quadri Direttivi

Nuova mensilità Aree Professionali

Valore Minimo

0,60

0,49

0,49

Valore 2000 (base convenzionale)

2,37

1,92

1,95

Valore massimo

2,50

2,03

2,06

Si stabilisce, inoltre, di erogare nel mese di aprile 2002, a tutto il personale in forza al 31/12/2001, il conguaglio del premio aziendale 2000 pari allo 0,37 della vecchia tredicesima, riproporzionato in base alla quota di premio già percepita.

 

 

NOTA A VERBALE

Le OO.SS. chiedono all’azienda di incontrarsi, qualora vengano create nuove società partecipate da Findomestic Banca, e ciò possa comportare dei risultati rilevanti sul metodo di calcolo individuato, allo scopo di eliminare gli effetti distorsivi che ne potrebbero derivare.

 

Premio Aziendale di Findomestic Banca - definizione dei criteri e del metodo

 

Criterio 1: Risultato lordo /Encours medio

Risultato lordo: Utile d'esercizio di Findomestic Banca

+ Imposte sul reddito dell'esercizio

- Proventi straordinari

+ Oneri straordinari

Encours medio: Escluso contenzioso e incluso securitisation gestito

da Findomestic Banca. Media di tutti gli encours a

fine mese da dicembre n-1 a dicembre n.

 

Valore di base del rapporto: è fissato a 2,05%

Ponderazione: è fissata al 30%

Per determinare l'impatto ponderato si calcolerà la differenza tra il rapporto Risultato lordo/Encours medio come definito sopra, arrotondato con due decimali, ed il valore di base di 2,05%. Dieci centesimi in più o in meno rispetto al valore di base daranno il 2% in più o in meno sulla ponderazione (quindi più o meno 1 centesimo sul valore di base = più o meno 0,2% sulla ponderazione.

Esempio (per il 2000): Il rapporto è 1,89% (quindi 1,89%-2,05%= - 16 centesimi

sul valore di base. L'impatto ponderato sarà quindi:

30% + (-16 x 0,2%) = 26,8%.

 

Criterio 2: Spese Generali/Margine di intermediazione

Spese generali: Spese amministrative

+ Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali

+ Accantonamenti rischi ed oneri escludendo:

eventuali accantonamenti per rischi crediti

accantonamenti al fondo euro del 2000 (L. 7.300 mln)

+ Altri oneri di gestione escludendo:

eventuali oneri legati alle operazioni di rifinanziamento

- Altri proventi di gestione escudendo:

proventi di gestione assicurazioni

eventuali proventi legati ad operazioni di rifinanziamento

 

Margine di intermediazione: Interessi attivi e proventi assimilati

- Interessi passivi e oneri assimilati

+ Dividendi e altri proventi

+ Commissioni attive

- Commissioni passive

+ Altri proventi di gestione assicurazioni

+ Altri proventi di gestione operazioni di rifinanziamento

- Altri oneri di gestione operazioni di rifinanziamento

Valore di base del rapporto: è fissato al 60%

Ponderazione: è fissata al 20%

Per determinare l'impatto ponderato si calcolerà la differenza tra il valore di base di 60% ed il rapporto Spese Generali/Margine di intermediazione come definito sopra, arrotondato con due decimali.

Cento centesimi in più o in meno rispetto al valore di base daranno 2% in più o in meno sulla ponderazione (quindi più o meno 1 centesimo sul valore di base = più o meno 0,02% sulla ponderazione).

Esempio (per il 2000): Il rapporto è 64,71% (quindi 60%-64,71% = - 471 centesimi

sul valore di base).

L'impatto ponderato sarà quindi: 20%+(-471 x 0,02%) = 10,58%

 

 

Criterio 3: Valore aggiunto pro capite (Valore aggiunto/dipendenti medi)

Valore Aggiunto: Margine di intermediazione (vedi definizione sopra)

- Spese generali (vedi definizione sopra) escluso:

spese per il personale

viaggi, soggiorni

spese autovetture

spese associative

compensi ad amministratori/sindaci

spese immobiliari

(affitti, energia elettrica e riscaldam., pulizie, manutenz. immobili, vigilanza)

leasing immobiliare

rettifiche di valore su immobilizzaz. (auto, immobili)

accantonamenti rischi e oneri

(personale: ferie maturate e non godute,…)

 

Dipendenti medi: Media del numero dei dipendenti a fine mese da dicembre n-1

a dicembre n. Si considerano i dipendenti in forza a fine mese

con contratto a tempo indeterminato, determinato, cfl. Non si

considera il personale con rapporto di lavoro interinale.

Per i dipendenti part-time, le parti concordano di considerarle al

50% indipendentemente dal numero di ore lavorate.

Valore di base del rapporto: è fissato a 0,280 Mln Lit. (valore 2000)

Per gli anni successivi il valore aggiunto individuato come sopra

indicato sarà aggiornato in base all'inflazione calcolata come

variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita

(3% stimato per il 2001).

Ponderazione: è fissata al 35%.

 

Per determinare l'impatto ponderato si prenderà la ponderazione sopra indicata (35%) alla quale si aggiungerà: Valore aggiunto pro capite aggiornato dell'ISTAT/Valore di base (cioè 0,280 Mln Lit) -1, in milioni di lit, arrotondato con tre decimali.

Esempio (per il 2000): valore aggiunto aggiornato = 0,236 Mln Lit. x 1 (= indice ISTAT

per il primo anno).L'impatto ponderato sarà quindi: 35% + (0,236/0,280)-1 =19,29%

 

Criterio 4: Peso del rischio operativo (Rischio operativo/Encours medio)

Peso del rischio operativo: Variazione (in importo) tra il 31/12/n-1 e il 31/12/n dello stock

delle pratiche che hanno 5 o più mesi d'inattività + entrate (in

importo) al contenzioso

Rapportata all'encours medio (in importo) dell'anno.

In questo rapporto è incluso l'encours securitisation gestito da

Findomestic Banca.

 

Valore di base del rapporto: è fissato a 1,10 %

Ponderazione: è fissata al 15%

 

Per determinare l'impatto ponderato si calcolerà la differenza tra il valore di base di 1,10% ed il peso del rischio operativo (come definito sopra), arrotondato con due decimali.

Dieci centesimi in più o in meno rispetto al valore di base daranno 4% in più o in meno sulla ponderazione (quindi più o meno 1 centesimo sul valore di base = più o meno 0, 4% sulla ponderazione).

Esempio (per il 2000): Il rapporto è 1,00% (1,10%-1,00%= 10 centesimi sul valore

di base).

L'impatto ponderato sarà quindi: 15%+(10x0,4%) =19%

 

Una volta calcolati questi quattro criteri, si sommeranno i quattro impatti ponderati ottenuti (arrotondati con due decimali)

Esempio (per il 2000): criterio1: 26,80%

criterio 2: 10,58%

criterio 3: 19,29%

criterio 4: 19,00%

Totale: 75,67%

Per definizione le parti concordano che a questo risultato del 75,67% corrispondono a 1,92 mensilità della nuova tredicesima per i Quadri Direttivi e 1,95 mensilità della nuova tredicesima per le Aree Professionali.

Per gli anni successivi al 2000, le mensilità si otterranno come segue:

Totale dell'importo ponderato dell'anno x 1,92(per i QD) e 1,95(per le Aree Prof) /75,67%.

Il risultato non potrà superare il tetto massimo di 2,03 mensilità della nuova tredicesima per i Quadri Direttivi e 2,06 mensilità della nuova tredicesima per le Aree Professionali e non potrà essere inferiore a 0,49 della stessa per tutte le categorie di dipendenti.

L'erogazione del premio avviene nel mese di giugno e interessa tutto il personale che abbia superato il periodo di prova al 31 dicembre dell'anno a cui il premio si riferisce sulla base dell'inquadramento della data medesima.

All'eventuale personale con contratto a tempo parziale il premio viene erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il premio compete in proporzione ai mesi di servizio prestato computando come mese intero anche le frazioni uguali o superiori ai 15 gg. di calendario.

Nel caso di assenza dal servizio il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, computando come mese intero anche le frazioni uguali o superiori a 15 gg di calendario. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica:

Al personale assunto con contratto a tempo determinato ed il cui rapporto abbia avuto durata superiore a 1 mese compete, in proporzione al servizio prestato, una somma ragguagliata alla misura del premio aziendale corrisposto al personale assunto a tempo indeterminato della medesima categoria e grado.

Il premio concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto e del fondo pensione aziendale.

Il premio non compete al personale con giudizio inferiore a "parzialmente adeguato" nonché al personale con contratto di lavoro interinale.

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL METODO (riferimento: anno 2000)

Criterio 1: Risultato lordo/Encours medio

 

Voce Dettaglio Riferimento Dati 2000 (mln di lit.)

Risultato lordo: Utile dell'esercizio 60.517,4

+ Imposte sul reddito voce 220 bilancio attuale 60.979,9

- Proventi straordinari voce 180 bilancio attuale -3.174,4

+ Oneri Straordinari voce 190 bilancio attuale 648,4

118.971,2

Encours medio: Sarà inserito nella relazione

del Consiglio di Amministraz. 6.287.300

2001

Valore del rapporto: 1,89%

Impatto ponderato: 26,80%

 

Criterio 2: Spese generali/margine di intermediazione

 

Spese generali: Spese amministrative voce 80 del bilancio attuale 315.208,3

+ Rettifiche di valore su

immobilizzazioni materiali

e immateriali voce 90 del bilancio attuale 19.183,7

+ Accantonamenti rischi ed

oneri escluso: voce 100 del bilancio attuale 11.395,9

accantonam. Rischi crediti

accantonam. F.do euro 2000 - 7.300

+ Altri oneri di gestione escluso: voce 110 del bilancio attuale 5.462,3

oneri da operazioni di

rifinanziamento

- Altri proventi di gestione

escluso: voce 70 del bilancio attuale -52.632,2

proventi gestione assicurazioni 3.231,1

proventi da operazioni di

rifinanziamento

294.549,1

 

Margine di intermediazione: Interessi attivi e proventi

assimilati voce 10 del bilancio attuale 703.830,8

- Interessi passivi ed oneri

assimilati voce 20 del bilancio attuale -240.497,8

+ Dividendi ed altri proventi voce 30 del bilancio attuale

+ Commissioni attive voce 40 del bilancio attuale 69.657,4

- Commissioni passive voce 50 del bilancio attuale -81.038,3

+ Altri proventi da gestione

assicurazioni inclusi nella voce 70 3.231,1

+ Altri proventi da operazioni

di rifinanziamento " - Altri oneri da operazioni inclusi nella voce 110 di rifinanziamento

455.183,1

 

Valore del rapporto: 64,71%

Impatto ponderato: 10,58%

 

Criterio 3: Valore aggiunto/dipendenti medi

 

Valore aggiunto: Margine di intermediazione 455.183,1

- Spese generali, escluso: -294.549,1

spese per il personale incluso nella voce 80 128.603,3

viaggi e soggiorni " 2490,2

spese autovetture " 3.495,4

spese associative " 279,5

compensi amministratori/sindaci " 643,5

spese immobiliari " 11.383,2

leasing immobiliare 5.388,0

rettifiche valore immobilizzaz. incluso nella voce 90 117,6

accantonamenti rischi ed oneri incluso nella voce 100 3.595,9

316.630,7

Dipendenti medi: 1342,8

 

Valore del rapporto: 0.236

Impatto ponderato: 19,29%

 

 

Criterio 4: Rischio operativo/Encours Medio

 

Peso del rischio operativo: Pubblicato nella relazione

(Valore del rapporto) del Consiglio di Amministraz. 1,00%

Impatto ponderato: 19,00%

 

Somma dei 4 impatti ponderati ottenuti con i 4 criteri: 75,67%

Le parti concordano che a questo risultato corrispondono 1,92 mensilità della nuova tredicesima per i Quadri Direttivi e 1,95 mensilità della nuova tredicesima per le Aree Professionali.

 

 

 

ART. 12

PREMIO DI RENDIMENTO

 

 

In relazione alla quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, sono individuati, per il solo personale in servizio al 31/12/99, i seguenti criteri e misure:

  1. La suddetta quota è associata al singolo inquadramento ed agli scatti di anzianità e determinata secondo gli importi riportati nella tabella alla pagina successiva. Le quote formano una base di calcolo rivalutata secondo gli indirizzi dei CCNL tempo per tempo vigenti.

2) Tale quota viene corrisposta nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

  1. La quota non compete al personale cui, per il servizio prestato nell’anno di riferimento del premio medesimo, sia stata assegnata nota di qualifica inferiore a "parzialmente adeguato".

  2. All’eventuale personale con contratto a tempo parziale la quota viene erogata in proporzione all’orario di lavoro prestato.
  3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, la quota compete in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero anche la frazione uguale o superiore ai 15 gg. di calendario, qualora l’ultima nota di qualifica conseguita non sia inferiore a "parzialmente adeguato" e sempre che la cessazione dal servizio non sia avvenuta per giustificato motivo o per giusta causa.
  4. Nel caso di assenza dal servizio il premio viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza comprendendo come mese intero anche le porzioni uguali o superiori a 15 gg. di calendario. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica:
  1. Il premio concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto e fondo previdenza aziendale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta la tabella "premio di rendimento".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 13

RIMBORSI CHILOMETRICI

 

 

Al personale cui venga richiesto dall’azienda l’uso del proprio autoveicolo per motivi di servizio è corrisposto, per ogni chilometro percorso, un rimborso spese nelle seguenti misure:

 

Auto di cilindrata pari o inferiore a 1300 € 0,31

Auto di cilindrata compresa fra 1300 e 1500 € 0,36

Auto di cilindrata superiore a 1500 € 0,41

Gli importi di cui sopra sono ridotti del 15% per le autovetture a gasolio e gas.

Nessun rimborso sarà riconosciuto a fronte di scelte personali del dipendente senza autorizzazione preventiva della Direzione di competenza.

Laddove il dipendente richieda, preventivamente, per motivi personali l’utilizzo dell’auto propria per l’effettuazione di missioni di cui all'art. 52 CCNL 11/7/99, l’azienda potrà autorizzare tale utilizzo a fronte del quale corrisponderà il rimborso delle spese vive così intese: eventuali pedaggi e carburante calcolato sulla base dei chilometri effettuati per la missione secondo le risultanze previste dalle tabelle ACI relativamente ai "costi analitici del carburante".

 

Decorrenza: 1/1/02

 

 

ART. 14

TFR

(quota accantonata in Azienda)

 

 

Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento viene concordato quanto segue:

Riduzione a 5 anni dell’anzianità minima di servizio valida ai fini della richiesta;

Possibilità di richiedere fino al 100% del maturato, per

Possibilità di richiedere fino al 80% del maturato per:

Laddove una delle causali che danno diritto alla richiesta di anticipo TFR intervenga prima della maturazione dell’anzianità di servizio minima richiesta, il dipendente, per beneficiare dell’anticipo, provvederà ad effettuare comunque la richiesta al momento del verificarsi della causale, fermo restando il diritto all’effettivo ottenimento dell’anticipo solo al momento della maturazione dell’anzianità richiesta.

Decorrenza: 1/1/02

 

NOTA A VERBALE

Le O.O.S.S. sottolineano la necessità di rappresentare al Consiglio del Fondo Pensione Aziendale l’accordo raggiunto al fine di verificare le condizioni per consentire le stesse opportunità di accesso anche in relazione alla quota di TFR versata presso la Cassa.

La Direzione si impegna a trasmettere copia del presente accordo al Consiglio del Fondo per le valutazioni del caso.

 

ART. 15

TRASFERIMENTI

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 72 e 98 del CCNL 11/7/99, le parti concordano quanto segue, in occasione di ogni trasferimento:

TIPOLOGIA DELL'ALLOGGIO

Si considera adeguato alle esigenze del lavoratore trasferito un alloggio costituito da un numero di vani abitabili (esclusi la cucina e i servizi accessori) non superiore a quello dei componenti il nucleo familiare, come da stato di famiglia, con un minimo di due vani.

 

CONTRIBUTO ALLOGGIO

Al fine di determinare l'importo del contributo alloggio coerente alla situazione del mercato locale, la Direzione provvederà a contattare, per ogni singola località sede delle unità operative, agenzie di intermediazione immobiliare, tra quelle ufficialmente riconosciute dalle Camere di Commercio, dalle quali ricevere i borsini immobiliari ufficiali (da diffondere annualmente entro il 1° semestre) ed alle quali eventualmente affidare il compito di supportare il dipendente trasferito nel reperimento dell'alloggio. Per la determinazione dei borsini si prenderanno a riferimento alloggi non di lusso, ubicati in zone non centrali né di pregio. Le quotazioni ottenute, collegate alle specifiche tipologie di alloggio saranno utili ai fini della quantificazione del contributo.

Individuato il valore del canone e delle spese accessorie con le modalità sopraindicate (valore del borsino), in sostituzione di quanto previsto al 5° comma dell’art 72 e 6° comma dell’art 98, si conviene di individuare quale quota a carico del dipendente trasferito un importo pari al 25% del proprio canone di locazione con il limite massimo del 25% del borsino previsto per la piazza di destinazione.

Tale quota non resterà a carico del dipendente laddove questi mantenga per esigenze personali l’alloggio, con il relativo nucleo familiare (coniuge e/o figli), nel luogo da cui ha origine il trasferimento, ovvero, laddove trasferisca anche il nucleo familiare, non provveda a dare l'alloggio in fitto o subaffitto.

Analogo trattamento sarà riservato al dipendente che pur senza nucleo familiare, ma costituendo nucleo a sé, mantenga l’alloggio nel luogo da cui ha origine il trasferimento, ove ha l’effettiva residenza e/o domicilio, senza dare l’alloggio stesso in fitto o subaffitto.

Per il calcolo delle spese accessorie si conviene di considerare, laddove non computato nel borsino prezzi, un'integrazione pari al 20% del contributo individuato.

 

DURATA DEL CONTRIBUTO ALLOGGIO

La durata del contributo viene portata a 6 anni per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1ª alla 3ª.

Il contributo viene corrisposto, consegnata regolare documentazione da parte del dipendente, nella busta paga del mese di competenza, senza alcuna riduzione pro quota prevista dal CCNL e integrato di un importo pari alla differenza tra il lordo erogato ed il netto percepito ai fini del recupero delle trattenute fiscali.

Per il personale attualmente beneficiario del contributo alloggio si conviene:

  1. contributo 100% - à proseguimento fino al 6° anno
  2. contributo parziale à proseguimento fino al 6° anno e:

se la quota attuale a carico del dipendente è minore o uguale alla quota risultante dal presente accordo, proseguimento della quota già a carico del dipendente

se maggiore si adegua alla quota del 25%

 

TIPO DI CONTRATTO

Il dipendente trasferito curerà di formalizzare il rapporto di locazione mediante un contratto scritto, da consegnare in copia alla Direzione Risorse Umane.

 

SPESE PER IL TRASLOCO

La Società si farà carico di curare il trasloco del mobilio e dei bagagli assegnando l'incarico ad una ditta da essa prescelta. Al dipendente viene comunque lasciata la possibilità di effettuare il trasloco con ditta diversa, nel qual caso il rimborso delle spese non sarà superiore a quanto preventivato dalla ditta scelta dall'Azienda.

 

INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 72 e 98 del CCNL vigente, viene individuata per ciascuna località un' indennità di trasferimento ed erogata in occasione del trasferimento stesso.

Tale indennità si propone di consentire al dipendente di fronteggiare le spese di prima sistemazione, ivi comprese le spese di intermediazione immobiliare e corrisponde ad un importo lordo pari a quattro volte il borsino di riferimento.

Nel caso in cui lo stesso dipendente sia nuovamente trasferito nel corso dello stesso anno, Findomestic provvederà direttamente ad assicurare la permanenza del dipendente e dell'eventuale nucleo familiare trasferito presso un hotel, scelto tra quelli con essa convenzionati, per un massimo di 30 giorni di calendario, nonché al rimborso delle eventuali spese di intermediazione immobiliare, dietro consegna da parte del lavoratore di idonea documentazione, per una sola volta per ogni trasferimento, con un massimo di una mensilità di borsino.

 

PENDOLARISMO

A coloro che a seguito del trasferimento decidessero di non usufruire del contributo alloggio, ma di mantenere la condizione di pendolari, verrà riconosciuto il rimborso netto mensile dell'abbonamento per autobus o ferroviario di 2ª classe andata/ritorno sul percorso comune di residenza - comune di lavoro, per un periodo non superiore a 6 anni per il personale delle aree professionali dalla 1ª alla 3ª e 8 anni per i Quadri Direttivi (10 anni per i Quadri Direttivi con trasferimento in atto al 31/12/99).

 

 

 

 

DIARIA

La diaria di cui agli artt. 72 e 98 punto 1 lett. d del CCNL11/7/99 è corrisposta, in caso di trasferimento ad un ufficio in luogo distante oltre 150 chilometri dal luogo da cui ha origine il trasferimento o dal comune di domicilio, nella misura minima di 5 giorni.

 

Decorrenza: la normativa relativa al "Contributo Alloggio" e all’"Indennità di Trasferimento",decorre dall’1/5/2002.

 

 

 

 

 

ART. 16

MISSIONI

 

 

A integrazione di quanto previsto dall’art. 52 CCNL 11/7/99 viene previsto quanto segue:

Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse quelle cosiddette a corto raggio, compete, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, una indennità pari a € 15,49 lordi per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e a € 30,99 lordi per i Quadri Direttivi, nel caso in cui la missione abbia inizio prima delle ore 7:00 o termini oltre le ore 22:00, nonché in tutti i casi in cui i criteri stabiliti dal CCNL 11/7/99 per le missioni superiori a 4 giornate prevedono il riconoscimento di almeno 2/3 di diaria, con esclusione del terzo relativo al pernottamento (esempio: inizio primo giorno di missione ore 12:30 à spettanza giornaliera 3/3 meno 1/3 per il pernottamento = 2/3 à spetta indennità; inizio primo giorno di missione ore 17:30 à spettanza giornaliera 2/3 meno 1/3 per il pernottamento = 1/3 à non spetta indennità).

Per le missioni in caso di incontri di formazione e/o altre iniziative a carattere informativo/formativo, trova applicazione quanto previsto dall art. 52 del CCNL 11/7/99, ad eccezione dei giorni iniziale e finale, per i quali si prevede quanto indicato al comma che precede.

 

Decorrenza: 1/1/02

 

 

 

 

 

 

 

ART. 17

ATTIVITA’ IN TURNI E RELATIVE INDENNITA’

 

 

 

Al fine di uniformare la disciplina relativa al personale il cui orario sia articolato in turni e/o con struttura oraria 6x6 si definisce il seguente trattamento:

  1. Orario di lavoro settimanale: 36 ore
  2. Pausa di 30 minuti come da art.87 comma 4° CCNL 11/7/99
  3. Corresponsione del buono pasto
  4. Indennità di turno indipendentemente dalla fascia oraria
  5. Indennità per ogni sabato lavorato pari a €15.

Per il personale già beneficiario di trattamenti precedentemente definiti in tal senso, tale indennità è pari a € 30.

Le pari concordano che le indennità definite saranno rivalutate tempo per tempo della stessa percentuale determinata per il rinnovo della parte economica dei CCNL tempo per tempo vigenti laddove le stesse indennità non siano automaticamente rivalutate dagli stessi CCNL ovvero non previste dagli stessi.

Le parti si danno atto che, in relazione alle indennità definite al punto 5, non vengono applicate le rivalutazioni volta per volta previste dai CCNL nel biennio 1/1/02-31/12/03 in quanto dette indennità sono da intendersi, in misura forfettaria, già comprensive di tali rivalutazioni.

 

Punti 1 e 2: decorrenza 1/5/02

Punto 3, 4 e 5: decorrenza 1/1/02

 

 

 

 

 

ACCORDI AZIENDALI

 

 

Vengono confermati i seguenti accordi aziendali:

  1. Custodia chiavi e valori (3/5/95)
  2. Telelavoro subordinato in azienda (30/9/97)
  3. Sistema delle graduatorie di merito (22/12/97)
  4. Cassa di Previdenza Aziendale (30/11/98)
  5. Turni di lavoro presso CED – sala macchine (9/12/99)
  6. Pause del personale adibito in turni (13/4/2000)
  7. Contratti Formazione Lavoro – formazione in ambito nazionale (7/12/2000)
  8. Assunzioni a tempo determinato integrazione part-time e assenze per allattamento (2/4/02)

 

 

 

Gli accordi aziendali del 25/11/93, 25/1/94, 22/12/97, 24/2/98, 31/3/98, 25/2/99 non vengono riportati in quanto oggetto di ridefinizione da concludere entro il 30/6/2002.