PER CONOSCERE MEGLIO QUESTA NUOVA TIPOLOGIA DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

GLI INTERINALI

CHE COS'E'
È il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo, pone uno o più lavoratori, da essa assunti, a disposizione di una impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa per esigenze di carattere temporaneo.

Normativa di riferimento

§   legge 24 giugno 1997 n. 196.

§   CCNL dell’impresa utilizzatrice (art. 25  11 luglio 1999) e dell’impresa fornitrice (accordo interconfederale 16.4.1998 e  28.5.1998).

 

È  considerato lecito il lavoro temporaneo

·   nei casi previsti dal CCNL dell’impresa utilizzatrice;

·   per temporanea utilizzazione di qualifiche non previste nei normali assetti produttivi aziendali.

·  sostituzione di lavoratori assenti.

 

È vietato il lavoro temporaneo

·   per le attività individuate dal ccnl dell’impresa utilizzatrice (nel credito: la prima area professionale);

·   in sostituzione di lavoratori in sciopero;

·   presso unità produttive nelle quali si sia proceduto nei 12 mesi precedenti a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce la fornitura;

·   in aziende non in regola con le norme di salute e sicurezza;

·   per lavori particolarmente pericolosi.

 

Cosa contiene il contratto da sottoscrivere

È nulla qualsiasi clausola che limiti, anche in forma indiretta, l’assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice.

Esso viene consegnato entro 5 giorni dall’inizio dell’attività e  deve contenere:

·   motivi ricorso assunzione  interinale

·   indicazione dell’impresa fornitrice ed utilizzatrice;

·   mansioni ed inquadramento;

·   eventuale periodo di prova e durata;

·   luogo, orario e trattamento economico;

·   CCNL e CIA azienda utilizzatrice;

·   data inizio e termine attività

·   eventuali misure di sicurezza per svolgere l’attività richiesta;

 

Trattamento economico

·   al lavoratore temporaneo spetta un compenso non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice.

·   i criteri per la corresponsione di erogazioni correlate ai risultati (c.d. premio aziendale) sono definiti in sede di accordo collettivo aziendale.

·   per ognuna delle ore retribuite viene corrisposto un importo per i ratei di tredicesima secondo quanto previsto dal ccnl dell’impresa fornitrice (8.33% della retribuzione oraria spettante)

 

Orario di lavoro

Il lavoratore è tenuto al rispetto dell’orario stabilito nel contratto di assunzione.

 

Inquadramento

È definito nel contratto di assunzione insieme alle mansioni cui il lavoratore deve essere adibito.

Nel caso di adibizione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente.

 

Ferie e permessi vari

Le ferie, i permessi retribuiti e le riduzioni dell’orario di lavoro maturati nella misura prevista dal ccnl dell’impresa utilizzatrice – ove non fruiti – vengono liquidati al lavoratore

 

Formazione

Le iniziative formative sono affidate anche ad un Ente Bilaterale.

 

Servizi vari

Il lavoratore ha diritto agli stessi servizi sociali ed assistenziali dell’impresa utilizzatrice.

 

Responsabilità civile

L’impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell’esercizio delle sue mansioni.

 

Diritti sindacali

Il lavoratore temporaneo può esercitare presso l’impresa utilizzatrice TUTTI i diritti di libertà e di attività sindacale

Il lavoratore temporaneo può iscriversi al Sindacato FABI (ovvero al Sindacato dell’impresa utilizzatrice)

 

Doveri del lavoratore

Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall’impresa utilizzatrice  ed è tenuto al rispetto di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall’impresa utilizzatrice.

 

Periodo di prova

L’eventuale periodo di prova è stabilito nel contratto di assunzione.

 

Malattia e periodo di comporto

Per i periodi di malattia viene liquidato un trattamento economico costituito dall’indennità corrisposta dall’INPS e dall’integrazione erogata dal datore di lavoro (in base al ccnl dell’impresa fornitrice).

Il periodo di comporto viene stabilito dal ccnl applicato dall’impresa fornitrice.

 

Preavviso per dimissioni

È possibile solo nel contratto a tempo indeterminato e varia a seconda della categoria e dell’anzianità del lavoratore.

 

Proroghe

Il periodo può essere prorogato con il consenso del lavoratore per la durata massima prevista  (24 mesi).

 

Sanzioni per l’azienda fornitrice ed utilizzatrice

·   continua a trovare applicazione la legge 1369/60, nei confronti delle imprese utilizzatrici che ricorrano alla fornitura di lavoro temporaneo da parte di soggetti non abilitati. In questo caso il lavoratore si considera assunto dall’impresa utilizzatrice;

·   la mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (fra le due società)  fa si che il dipendente sia considerato assunto dall’impresa utilizzatrice (o fornitrice se manca la forma scritta fra società e dipendente);

·   la violazione dei divieti di lavoro temporaneo, determinano l’assunzione del lavoratore temporaneo come dipendente stabile presso l’impresa utilizzatrice;

·   se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 20% della retribuzione giornaliera fino al decimo giorno successivo;

·   se la prestazione continua, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice